La materia è disciplinata dalla legge del 13 giugno 1907, n. 403 “Impianto di vie funicolari aeree” e del relativo regolamento di esecuzione R.D. del 25 agosto 1908, n. 829.
L’interessato alla realizzazione di una nuova linea deve contattare il comune sul quale intende far sorgere l’opera per il rilascio delle relative autorizzazioni.
Il comune cura l’intera istruttoria amministrativa ed il sindaco, prima di rilasciare la concessione edilizia, deve richiedere ed ottenere il parere tecnico in merito alla sicurezza di installazione e di esercizio dell’opera, rilasciato dal Servizio Impianti a Fune (S.I.F.). A tale scopo inoltra al S.I.F. il progetto esecutivo dell’opera fornitogli dal richiedente.
Il progetto deve contenere quantomeno gli elaborati indicati nel documento “Documentazione di progetto da presentare in allegato alla domanda di autorizzazione”, riportato di seguito.
Affinché il Servizio Impianti a Fune esprima parere tecnico positivo, il progetto deve essere conforme alle raccomandazioni dell’O.I.T.A.F. (Organizzazione Internazionale Trasporti a Fune) relative alla costruzione e l’esercizio di teleferiche per il trasporto di materiale, in particolare i quaderni 8 e 12, riportati di seguito.
NOTA: per le teleferiche adibite a esbosco del legname e per gli altri tipi di impianti amovibili di tipo leggero privi di plinti e opere murarie fisse, non è previsto il rilascio del parere tecnico del S.I.F.. Questi impianti devono:
- essere effettivamente amovibili
- essere installate per la durata temporale del cantiere in cui vengono utilizzati
- essere costruiti ed eserciti nel rispetto della normativa antinfortunistica attualmente in vigore
Nel caso possano costituire ostacolo alla navigazione aerea deve essere segnalata la loro installazione alle autorità competenti.